Il servoscala in condominio dopo il decesso della persona

Scritto da Gaetano De Luca il 03-10-2014

Scritto da Gaetano De Luca
Avv. LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità ONLUS

Articolo attualizzato il 8 luglio 2019

Che cosa prevede la legge e quali i diritti e gli obblighi dei condomini qualora si voglia disinstallare un servoscala se la persona che lo utilizza decede

Cosa fare nel caso in cui alcuni condomini pretendano di volere togliere un servoscala installato negli anni precedenti a vantaggio di una persona successivamente deceduta? Vediamo cosa prevede la legge e di conseguenza quali siano i diritti e gli obblighi dei condomini.

Servoscala in condominio. Toglierlo o lasciarlo?

Nella vita di un condominio può purtroppo accadere che la persona con problemi motori che aveva installato a proprie spese un servoscala nelle parti comuni muoia. In casi come questi alcuni condomini potrebbero chiedere e pretendere che l’amministratore si attivi per la rimozione e disinstallazione del servoscala.

Di fronte a questa richiesta, l’amministratore di un condominio si trova spesso in difficoltà in quanto non sa bene come comportarsi. La stessa normativa sulle barriere architettoniche (Legge 13.1989) non prevede alcuna regola specifica per questi casi, ma regolamenta solo la fase iniziale dell’installazione, prevedendo che la persona interessata possa procedere (a proprie spese) anche se non ottiene la maggioranza dei consensi in assemblea.

Ecco quindi che l’assenza di una norma chiara e precisa che regolamenta il caso del decesso della persona che ha installato a proprie spese ed utilizzato il servoscala, può creare dubbi su cosa fare e come agire.

La mancanza di una norma specifica però non significa che non si possa individuare la regola concreta da applicare in situazioni di questo tipo. In tema di eliminazione delle barriere architettoniche esistono infatti dei principi generali e dei valori giuridici che stanno alla base della regolamentazione della materia. Vediamo quindi come questi principi possono aiutarci a trovare una soluzione equa ed equilibrata.

Le situazioni che si possono avere dopo il decesso possono essere diverse. Nel caso in cui tutti i condomini siano d’accordo nel lasciare il servoscala il problema ovviamente non dovrebbe porsi, a meno che gli eredi della persona che lo ha installato a proprie spese decidano di toglierlo per utilizzarlo ad esempio in altri luoghi. In quest’ultimo caso nulla impedisce però che una parte dei condomini proponga agli eredi di lasciarlo sulle parti comuni, accordandosi per il riconoscimento di un valore economico.

Il problema non si pone ugualmente anche nel caso opposto, ovvero quando tutti i condomini siano d’accordo sulla disinstallazione del servoscala, non essendoci alcuna persona con problemi motori interessata alla sua permanenza. Il servoscala potrà pertanto essere disinstallato e riconsegnato agli eredi di chi lo aveva installato. Qui occorre però tenere presente un aspetto giuridico importante di cui pochi sono a conoscenza.

Da qualche anno esiste in Italia una normativa che vieta le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità. Questo significa che una persona con disabilità che viene discriminata può agire nei confronti del soggetto discriminante per chiedere la rimozione della discriminazione e il risarcimento dei danni.

Il condominio nella sua globalità deve quindi sapere che la presenza di barriere architettoniche nelle sue parti comuni potrebbe impedire a una persona esterna di visitare un amico o un parente residente nel condominio. L’inaccessibilità delle parti comuni impedendo a una persona esterna di far visita ad un condomino potrebbe configurare quindi una condotta discriminatoria imputabile al condominio nella sua globalità.

Ecco quindi che anche di fronte al totale accordo di tutti i condomini sulla disinstallazione del servoscala, pur non ponendosi alcuna questione condominiale interna, occorre avere la consapevolezza che tale rimozione potrebbe di fatto danneggiare altri soggetti esterni al condominio.

Il mio consiglio quindi è quello di non disinstallare il servoscala anche se in quel momento non esistono condomini con difficoltà motorie interessate alla sua permanenza. Ciò proprio per evitare che il condominio possa essere in futuro incappare in “denunce” di discriminazione.

La situazione invece che crea maggiori difficoltà e dubbi è quella in cui vi siano dei condomini che chiedono la disinstallazione e altri che invece si oppongono, sostenendo che il servoscala non possa essere disinstallato. Come deve comportarsi in questi casi l’amministratore?  A chi dare ragione?

Qui ci viene in soccorso sia la normativa specifica anti-barriere che la normativa generale in tema di comunione e di condominio. Si può infatti ritenere che se la normativa prevede la possibilità di installare a proprie spese un servoscala, la stessa regola possa essere applicata in via analogica anche al caso in cui vi siano solo pochi (ne basta anche uno solo) condomini interessati alla sua permanenza. Pertanto, anche un solo condomino può impedire che il servoscala sia disinstallato, e ciò a prescindere che la persona che si oppone alla disinstallazione sia o meno una persona con difficoltà motorie.

Questo regola peraltro può essere desunta anche dalla normativa generale in tema di comunione di beni (art. 1102 cod. civ)

In conclusione, si può agevolmente sostenere che basta anche un singolo condomino che abbia interesse alla permanenza del servoscala per rendere illegittima la richiesta del resto del condominio di procedere alla sua rimozione.

 

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