
Ogni individuo, ogni persona per il solo fatto di esistere viene considerato
soggetto di diritto.
Con la
nascita, infatti, tutte le persone acquisiscono la cosiddetta
capacità giuridica, ovvero la capacità di divenire
titolari di diritti e di obblighi riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico.
Le persone, appena nascono, non hanno bisogno di alcun riconoscimento formale (come avviene per esempio per i soggetti giuridici di carattere collettivo), in quanto
l’acquisto della capacità di essere titolari di diritti e doveri viene riconosciuta in modo
automatico dal nostro ordinamento.
L’articolo 1 del nostro Codice civile stabilisce espressamente che
“la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita”.
Questo significa che
sin da piccoli ciascun individuo può essere titolare di qualsiasi diritto, anche se non è in grado di poterlo esercitare da solo.
Quali sono i diritti di cui
un bambino può essere titolare?
In linea di massima,
un bambino può essere titolare degli stessi diritti di una persona adulta.
In primo luogo, sarà titolare dei cosiddetti
diritti fondamentali, quelli che la nostra
Costituzione all’articolo 2 definisce
“diritti inviolabili dell’uomo”, come il diritto alla vita, all’integrità psico-fisica, alla libertà personale, alla dignità della persona.

In secondo luogo, potrà essere
titolare di tutti gli altri diritti riconosciuti dall’ordinamento nelle diverse situazioni di vita, come ad esempio
il diritto allo studio, il diritto all’educazione e mantenimento dei genitori, i diversi diritti che ogni individuo può acquisire in virtù di particolari momenti, come ad esempio il diritto ad ereditare patrimoni, il diritto ad essere proprietari di beni acquisiti con contratti di compravendita.
Insomma,
anche a una persona priva della necessaria maturità, della
“capacità di intendere e di volere”, il nostro ordinamento giuridico riconosce la
titolarità di diritti, anche se poi per poterli esercitare dovrà avvalersi di
rappresentanti legali, che nel caso dei minori di età sono solitamente i genitori.
In termini giuridici si dice che
i minori di età hanno la capacità giuridica, ma non la capacità di agire, ovvero la capacità di compiere atti giuridici. Manca in altre parole la capacità di compiere quegli atti in grado di incidere sulla situazione personale e patrimoniale. Questi atti verranno compiuti dai genitori in nome e per conto dei loro figli.
Solo
con il compimento dei 18 anni il nostro ordinamento riconosce alle persone anche
la “capacità di agire”, presumendo che solo dopo quella età si possa aver raggiunto la maturità necessaria per poter comprendere pienamente il valore ed il significato degli atti che si compiono.
Anche in questo caso è il nostro
Codice civile a stabilire il principio, sempre
all'articolo 2.

Una
persona adulta, pertanto, potrà esercitare e disporre dei suoi diritti in modo libero proprio perché
si presume che sia capace di agire.
Tuttavia, nella realtà può accadere che
anche una persona adulta, per i più svariati motivi, sia
di fatto incapace di intendere e di volere. Si pensi ad esempio ad una
persona con grave ritardo mentale, ad una persona provvisoriamente
sotto l’effetto di psicofarmaci o sostanze stupefacenti, oppure
un ammalato di Alzheimer, e così via.
In questi casi il nostro ordinamento prevede degli
strumenti di tutela che consentono di nominare
una persona “terza” che faccia da
rappresentante legale nel compimento degli atti giuridici.
Se fino a pochi anni fa esistevano solo gli istituti dell’
interdizione e inabilitazione,
dal 2004 è stata introdotta una nuova figura di tutela: l’amministratore di sostegno.
A prescindere dalle caratteristiche peculiari di
questi tre istituti, l’aspetto che li accomuna sta nel fatto di
consentire anche alle persone adulte “incapaci di agire” di esercitare ugualmente
i propri diritti.
Questo significa che anche le persone adulte incapaci di provvedere ai propri interessi continuano ad essere titolari di diritti, il cui esercizio verrà affidato ad un rappresentante legale (tutore, curatore o amministratore di sostegno).
In altre parole,
anche una persona anziana priva della capacità di intendere di volere, continua ad essere
titolare della capacità giuridica.

In genere i diritti di una persona anziana sono diversi da quelli di una persona appena maggiorenne. Ad esempio,
il diritto alla pensione è un diritto tipicamente legato al superamento di una determinata età.
La persona anziana (anche quella in condizioni tali da non essere in grado di esprimere validamente la propria volontà o di comprendere la realtà che la circonda) rimarrà comunque sempre titolare dei diritti fondamentali sino alla cessazione della sua capacità giuridica.
Nel nostro ordinamento giuridico, pur non esistendo una norma che stabilisca
in quale momento cessi la capacità giuridica di un individuo, si ritiene pacificamente che ciò avvenga automaticamente
al momento della morte, così come automaticamente viene acquisita
al momento della nascita.