Da qualunque angolazione le si guardi, le barriere architettoniche ostacolano la qualità della vita: rimuoverle è interesse di tutti. Ed è per questo che
torniamo due volte sullo stesso argomento nel giro di una settimana.
Lunedì scorso, infatti, il geriatra Massimo Tanzi si è soffermato sui tipi di barriere che limitano la libertà di movimento in casa nostra; oggi, invece, parla del concetto di accessibilità da un punto di vista giuridico
Gaetano De Luca, avvocato della
Ledha,
la Lega per i diritti delle persone con disabilità.
L’attuale normativa in materia di
barriere architettoniche prevede in linea generale che tutti gli edifici, privati e pubblici, nonché gli spazi urbani siano progettati in modo da renderli accessibili ed utilizzabili anche dalle persone con problemi di mobilità.
E tuttavia,
le leggi in vigore non bastano a garantire una reale accessibilità.
Nello specifico, viene infatti sancito che tutti gli edifici pubblici (scuole, ospedali, uffici comunali, biblioteche, metropolitane, stazioni, impianti sportivi, e così via) progettati, costruiti, o ristrutturati
dopo il 28 febbraio 1986 e tutti gli edifici privati, progettati, costruiti o ristrutturati
dopo l'11 agosto 1989 debbano rispettare determinate caratteristiche tecniche contenute in un decreto ministeriale:
il decreto ministeriale 14 giugno 1989 numero 236.
Le norme anti-barriere architettoniche si sono però dimostrate
insufficienti a garantire una completa accessibilità agli ambienti domestici in cui molte persone anziane vivono tuttora, in quanto
da un lato hanno imposto una progettazione accessibile solo per gli edifici costruiti dopo una certa data, e dall’altro hanno escluso dal campo di applicazione alcune parti degli edifici.
In altri termini, da una parte
vi sono ancora moltissimi edifici vecchi o antichi rimasti assolutamente non accessibili alle persone con ridotta mobilità sia nelle parti comuni che all’interno delle abitazioni; dall'altra, sono stati realizzati anche
edifici residenziali nuovi nelle cui singole abitazioni possono essere presenti elementi che non ne consentono una completa utilizzazione da parte di chi ha
difficoltà motorie.
Infatti, la normativa attuale impone una completa accessibilità degli spazi
solo nelle parti comuni, mentre nelle singole unità abitative non sono stati imposti particolari criteri di progettazione.
Se poi l’abitazione non è un condominio, ma un edificio residenziale unifamiliare (
villa) o plurifamiliare (
villetta a schiera)
la normativa impone solo che i relativi spazi siano progettati in modo che possano essere facilmente resi fruibili anche in seguito.
La non completa copertura dell'attuale normativa comporta che in molte abitazioni siano di fatto
presenti ancora molte barriere (
scale, porte strette, dislivelli, gradini, rampe troppo ripide, finestre, persiane,
impianto elettrico e idraulico inutilizzabili, servizi igienici non adeguati, e così via).
Non potendo imporne un'eliminazione totale la normativa si è limitata ad introdurre degli
incentivi, prevedendo delle
maggioranze assembleari minori nei condomini per poter effettuare più facilmente dei
lavori di modifica nelle parti comuni (esempio installazione di ascensori o servoscala) e istituendo la possibilità di chiedere dei contributi ai Comuni.
Il
principio generale in questa materia è che le spese sono a carico di coloro che sono interessati alla rimozione delle barriere nella propria abitazione.
Sulle barriere architettoniche leggi anche
lo speciale di Disabili.com