Indennità di accompagnamento, un aiuto concreto agli anziani non autosufficienti

Scritto da Gaetano De Luca il 25-03-2011

Come abbiamo visto la volta scorsa, il riconoscimento della condizione di invalidità civile da parte di una Asl su un anziano non autosufficiente dà diritto a provvidenze economiche che ne favoriscono il sostentamento.
Ma quali procedure si devono seguire per ottenerle?
Innanzitutto, bisogna individuare con precisione la natura dei benefici ammessi dalla legge in questo caso. Si tratta di provvidenze economiche assistenziali, ovvero erogazioni periodiche in denaro la cui peculiarità consiste nel fatto di non essere legate allo svolgimento di un’attività lavorativa (come ad esempio le pensioni di inabilità erogate dall’Inps ai lavoratori che dopo un periodo di lavoro non sono più in grado di svolgere alcuna attività a causa del peggioramento delle loro condizioni di salute). Questo significa che anche chi non ha mai lavorato e non ha mai versato alcun contributo può ottenere dall’Inps, a certe condizioni, queste tipologie di provvidenze.
In particolare, la persona anziana invalida civile ha accesso, oltre che alla pensione sociale, all’indennità di accompagnamento (ai minori si dà invece l’indennità di frequenza, agli invalidi civili parziali l’assegno mensile di assistenza, a quelli totali la pensione di inabilità).
Quest’ultima costituisce una provvidenza economica assistenziale riconosciuta agli invalidi civili che si trovano in una delle due condizioni:

  1. impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  2. necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (come lavarsi, vestirsi, mangiare, pulire casa, e così via).

Per la concessione dell’indennità di accompagnamento agli ultrasessantacinquenni non è richiesta l’inabilità totale in quanto non può richiedersi l’inabilità lavorativa a soggetti che abbiano già raggiunto l’età pensionabile.
Lo scopo principale del riconoscimento di questa provvidenza è di favorire il sostentamento del nucleo familiare perché si faccia carico della persona invalida evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza.
l’indennità di accompagnamento è stata istituita per gli invalidi civili con la legge 18/1980 ed è attualmente regolata dall’articolo 1 legge 508/1988.
Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito. Ciò significa che può essere erogata anche a favore di una persona minorenne o di una persona molto anziana, così come può essere erogata anche a una persona con un livello di reddito molto alto (a differenza della pensione sociale che viene riconosciuta solo entro determinati limiti di reddito).
Il motivo principale dell’irrilevanza della condizione reddituale è che l’erogazione dell’indennità di accompagnamento è legata esclusivamente alla condizione esistenziale di mancanza di indipendenza fisica dell’avente diritto. Il vero e unico scopo di questa prestazione è far fronte alle più elementari esigenze di vita quando la persona è priva di autonomia.
Un altro presupposto per la concessione di questa provvidenza è la residenza in Italia.
Quanto alla cittadinanza, in virtù di tutta una serie di modifiche legislative e di sentenze della Corte Costituzionale oggi questo beneficio è esteso oltre che ai cittadini italiani, ai cittadini di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, nonché ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno.
Condizione essenziale per poter usufruire dell’indennità è non essere ricoverati in istituto a spese dello Stato o di altro ente pubblico. Pertanto, in caso di ricovero gratuito in istituto, la normativa, presumendo che il beneficiario non abbia bisogno di un accompagnatore che lo assista negli atti quotidiani, stabilisce la sospensione dell’erogazione sino alle dimissioni.
l’importo varia di anno in anno in relazione al costo della vita. Per il 2011 è di 487,39 euro mensili.
Il pagamento dell’indennità di accompagnamento (come di qualsiasi altra provvidenza economica) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata inoltrata la domanda di riconoscimento dell’invalidità all’Inps con le modalità illustrate nel mio articolo del mese scorso.
Il numero dei ratei annui è di dodici mensilità (a differenza delle pensioni di inabilità e degli assegni di invalidità che è di tredici mensilità).
Un adempimento cui occorre porre attenzione è l’obbligo di comunicazione annuale all’Inps, da effettuarsi entro il 30 marzo di ogni anno. Il titolare dell’indennità deve infatti trasmettere all’ente previdenziale nazionale l’apposito modello attestante la circostanza di non essere ricoverato gratuitamente a spese dello Stato o di altro ente pubblico.
Infine, per ottenere concretamente l’indennità di accompagnamento occorre sottoporsi alla visita della Commissione Asl e aspettare la comunicazione da parte dell’Inps del provvedimento di concessione.
Come si vede, la procedura richiede una certa attenzione: per essere sicuri di non sbagliare, conviene contattare uno dei patronati della propria zona di residenza. E, in caso di ulteriori dubbi, tornate a trovarci: cercheremo, per quanto possibile, di indirizzarvi verso la soluzione migliore per voi.

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