Il contrassegno speciale di circolazione

Scritto da Gaetano De Luca il 07-03-2012

Le persone con problemi motori di una certa gravità possono chiedere ed ottenere dal proprio Comune di residenza una speciale autorizzazione per poter circolare in automobile in alcune zone dove solitamente non è consentito e per poter sostare senza dover rispettare alcuni limiti imposti ordinariamente dal Codice della Strada.
Si tratta del “contrassegno invalidi” conosciuto da molti come il c.d. contrassegno arancione
I presupposti e la procedura per poterlo ottenere sono disciplinati dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (art. 381 DPR 16 dicembre 1992 n. 495).
La particolare utilità di questo contrassegno consiste nel poter essere richiesto anche quando non si ha una propria autovettura e si ricorre spesso alla macchina di altre persone (parenti, amici, conoscenti) per poter raggiungere determinati luoghi.
Infatti il contrassegno invalidi è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo né alla titolarità della patente di guida. Esso può essere utilizzato per la circolazione purchè l’interessato sia a bordo del veicolo. In altre parole la persona titolare di questa autorizzazione può spostarsi con diversi veicoli purchè si porti con sé ed esibisca sul parabrezza il contrassegno. Il suo carattere strettamente personale comporta che esso non possa essere ceduto a terze persone. Direttamente connessa alla personalità del documento è l’obbligo di utilizzare solo il documento in originale e non in copia.
Per il suo rilascio l’interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco del Comune di residenza nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Per poter ottenere il contrassegno pertanto, prima di depositare la domanda presso gli uffici comunali, occorre rivolgersi alla propria Asl di competenza e richiedere la specifica visita medico-legale finalizzata ad ottenere il contrassegno speciale di circolazione.
Una volta effettuata la visita la Asl rilascia un certificato. Per poter richiedere il contrassegno, il certificato deve chiaramente evidenziare l’accertamento della condizione medico-legale richiesta dalla normativa, ovvero la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
I medici Asl in sede di visita valuteranno non solo l’entità del deficit motorio ma soprattutto l’incidenza dello stesso sulla deambulazione, specificando se la funzione deambulatoria risulta ridotta o impedita in modo permanente o temporaneo.
La normativa peraltro specifica come la riduzione della capacità di deambulazione (intesa come capacità di camminare) debba essere sensibile. Questo significa che si deve trattare di una riduzione rilevante, notevole, cospicua.
Occorre anche sapere come spesso vi siano forme morbose non direttamente correlate con l’apparato locomotore nelle quali sussiste ugualmente un deficit deambulatorio, come ad esempio le insufficienze cardiache di una certa gravità, il diabete mellito, l’obesità di grado grave, le gravi difficoltà respiratorie associate a patologie particolari.
Quanto alle invalidità sensoriali, il rilascio del contrassegno è stato esteso alla categoria dei non vedenti dall’art. 12 comma 3 DPR 503/1996. In questo caso alcune normative regionali hanno chiarito che è sufficiente presentare al Comune direttamente il certificato di invalidità civile attestante la condizione di cecità.
Difficilmente invece la condizione di capacità deambulatoria sensibilmente ridotta potrà essere riconosciuta ai sordomuti.
Il certificato di deambulazione sensibilmente ridotta non sarà necessario anche laddove l’interessato sia già in possesso di un certificato di invalidità civile che attesti l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. In questo caso quindi non ci si dovrà recare prima alla Asl ma si può allegare alla domanda al Sindaco direttamente il verbale di invalidità civile.
Quanto alla validità temporale del contrassegno, la normativa (art. 381 comma 3 DPR 495.1992) stabilisce che l’autorizzazione ha validità 5 anni. Alla scadenza dei cinque anni il rinnovo dell’autorizzazione avviene mediante presentazione di un certificato rilasciato dal medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
l’autorizzazione può peraltro essere rilasciata per periodi di durata inferiore a cinque anni, per un periodo di tempo determinato, in presenza di patologie di cui si possa prevedere un miglioramento.
Analizzati i presupposti e la procedura per ottenere questo utile documento, vediamo quali siano i concreti vantaggi nella circolazione e nella sosta.
Il contrassegno permette di circolare : 
o Nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo
o Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato ove è espressamente previsto, ovvero nelle quali è autorizzato l’accesso a categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità. 
Il contrassegno permette di sostare : 
o Negli appositi spazi riservati ai veicoli adibiti al trasporto degli invalidi; 
o Nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di tempo;
o Nelle aree di parcheggio con sosta a pagamento (c.d. strisce blu) solo ove la specifica regolamentazione comunale lo  prevede
Il contrassegno non permette di sostare sugli attraversamenti pedonali, in curva ed in generale non consente di lasciare l’auto in posti in cui sia di intralcio e pericolo alla circolazione di altri veicoli.

Insomma non sempre il contrassegno arancione costituisce una garanzia di immunità da tutte le multe, per cui cercate sempre di fare attenzione a dove parcheggiate!

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