I permessi Legge 104

Scritto da Gaetano De Luca il 26-08-2011

l’agevolazione lavorativa più conosciuta ed utilizzata per poter contribuire nell’assistenza dei nostri cari privi di autonomia è quella introdotta dalla Legge 104.1992, il cui articolo 33 ha previsto la possibilità di utilizzare dei permessi mensili.
Vediamo in cosa consistono questi permessi e quali siano le condizioni e i presupposti per poterne usufruire.
l’art. 33 Legge 104.1992 (Legge Quadro sull’handicap) stabilisce che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa“.
Questa è l’ultima formulazione della norma, alla luce della recente modifica avvenuta con la Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).
I tre giorni di permesso mensile possono oggi essere usufruiti quindi dai parenti e gli affini entro il secondo grado (figli, nonni, fratelli, suoceri, cognati, ecc.) oltre che dal coniuge.
Solo in particolari casi i permessi possono essere estesi anche ai parenti ed affini di terzo grado della persona da assistere. Occorre però che i genitori o il coniuge della persona da assistere non siano nelle condizioni oggettive per apprestare un’assistenza adeguata, ovvero abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Sulla questione dei beneficiari l’Inps con una sua circolare ha specificato che è possibile estendere dal secondo al terzo grado di parentela/affinità la concessione dei permessi anche nel caso in cui anche uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nella situazione di assenza, decesso, patologie invalidanti, età avanzata. Pertanto se in una famiglia uno solo dei due genitori è affetto da una patologia invalidante, mentre l’altro non lo è e non ha più di 65 anni, un parente o un affine di terzo grado può comunque godere dei permessi.
Come anticipato nel mio articolo di luglio, il presupposto indispensabile per usufruire di questi permessi è che la persona da assistere sia in possesso di un certificato di handicap grave ai sensi della Legge 104. Questo tipo di certificato è diverso dal certificato di invalidità civile ed infatti occorre chiederlo in modo specifico alla Asl di residenza.
Un’altra condizione necessaria è che il familiare da assistere non sia ricoverato a tempo pieno in istituti. Il requisito dell’assenza di ricovero è stato chiarito ed interpretato dall’Inps, secondo cui per ricovero a tempo pieno si intende quello per 24 ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
l’Inps peraltro prevede tre eccezioni in cui è possibile usufruire dei permessi nonostante il proprio familiare sia ricoverato a tempo pieno: 1. Interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità di recarsi furori dalla struttura per effettuare visite e terapie appositamente certificate. 2. Ricovero a tempo pieno di una persona in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine. 3. Ricovero a tempo pieno di un minore per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.
Sino alle recenti modifiche normative avvenute con l’entrata in vigore della Legge 183.2010 la normativa sui permessi 104 prevedeva un altro requisito, ovvero la necessità che l’assistenza al proprio familiare fosse continua ed esclusiva. Questo significava che i permessi non potevano essere usufruiti nel caso il cui l’assistenza non fosse sistematica a causa ad esempio della notevole distanza del proprio parente da assistere.
Oggi questi requisiti sono stati eliminati  e pertanto la continuità e l’esclusività dell’assistenza non sono più elementi essenziali per godere dei permessi.
E’ bene sapere che durante i tre giorni di permesso mensile il lavoratore continua a ricevere il suo stipendio, in quanto sono coperti da contribuzione figurativa.
Un altro aspetto pratico di notevole importanza è quello relativo all’incidenza di questa agevolazione su alcuni elementi del contratto di lavoro.
Una delle prime questioni che sono sorte è stata quella dell’incidenza sulle ferie e tredicesima mensilità. I permessi 104 incidono negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità? No! Dopo alcune incertezze si è oramai consolidato il principio che non possono essere decurtate.
Quanto alla concrete modalità di godimento, occorre ricordarsi che per ottenere questi permessi occorre innanzitutto fare una domanda. La domanda deve essere presentata all’Inps e in copia (protocollata e siglata dall’INPS) al datore di lavoro, su modello predisposto, corredata dalla documentazione necessaria.
Quindi, prima di richiedere i permessi al proprio datore di lavoro, bisogna rivolgersi all’Inps, cui spetterà istruire la pratica e riconoscere la sussistenza dei presupposti di legge.
In caso di dipendente pubblico la domanda viene presentata direttamente alla amministrazione presso cui si lavora. In questo caso per gli aspetti operativi, i chiarimenti e l’interpretazione della normativa occorre fare riferimento alle circolari Inpdad.
Come sopra evidenziato la concessione dei permessi è subordinata al possesso della certificazione di handicap grave ai sensi della Legge 104. Cosa succede se la Asl ritarda nel rilasciare questo certificato? La normativa prevede che dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato provvisorio rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (Decreto Legge n. 324/1993 convertito in Legge n. 423/1993 – Circolare Inps n. 32/2006).

Leave a Reply

Your email address will not be published.