Elezioni Europee 2014 – il voto domiciliare e il voto assistito

Scritto da Gaetano De Luca il 02-05-2014

Tra meno di un mese, domenica 25 maggio, gli italiani saranno nuovamente chiamati a recarsi alle urne per esprimere il proprio voto nelle elezioni del Parlamento Europeo. Si ha in altre parole la possibilità di scegliere e votare i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.

Nella stessa data si voterà anche per il rinnovo dei Consigli regionali di Abruzzo e Piemonte e per il rinnovo delle amministrazioni comunali in oltre 4.000 Comuni.

Per facilitare e rendere possibile l’esercizio del diritto di voto anche alle persone che a causa di gravi problemi di salute non possono spostarsi di casa oppure pur potendo recarsi al seggio non sono in grado di esprimere materialmente il proprio voto sulla scheda elettorale, esiste una normativa specifica che riconosce la possibilità di votare da casa (c.d. voto domiciliare) oppure di essere assistiti da un accompagnatore durante la compilazione della scheda elettorale (c.d. voto assistito).

Entrambi gli strumenti costituiscono espressione di un vero e proprio diritto esigibile. Questo significa che – in presenza ovviamente dei presupposti previsti dalla stessa normativa – di fronte ad una formale richiesta presentata all’Ente Pubblico, quest’ultimo è obbligato a predisporre tutti gli strumenti necessari per garantire l’esercizio del diritto di voto.

Vediamo quali sono i presupposti e le condizioni richieste dalla legge per poter usufruire di questi servizi.

In relazione al voto domiciliare, la normativa del 2006 (Legge 27 gennaio 2006 n. 22) – che per prima aveva introdotto questo istituto – ne limitava la possibilità di usufruirne solo a una ristretta categoria di persone. Occorreva infatti essere affetti non solo da gravi infermità ma anche dipendenti in modo continuativo e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dalla propria abitazione. La  normativa del 2006 riconosceva pertanto questo beneficio non per tutte le persone intrasportabili per motivi di salute ma solo nel caso in cui la persona viveva attaccata a macchinari elettromedicali. Grazie ad una modifica avvenuta nel 2009 (Legge 7 maggio 2009 n. 46) ora possono usufruire del diritto al voto domiciliare anche altre persone con gravi problemi di salute. Si tratta di coloro che in virtù di gravissime infermità non sono in alcun modo trasportabili.  La normativa evidenzia come la non trasportabilità debba dipendere proprio dalle condizioni di salute della persona e non tanto dal fatto che tale individuo non abbia alcuna persona disposta ad accompagnarlo. In tal caso infatti la persona può e deve rivolgersi al proprio Comune e chiedere l’attivazione del servizio di trasporto pubblico sancito dall’art. 29 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Cosa si deve fare per poter usufruire del voto domiciliare? Innanzitutto va inoltrata al proprio Comune una esplicita richiesta scritta con cui attesta la volontà di esprimere  il voto presso l’abitazione. Nella richiesta deve essere indicato l’indirizzo completo dell’abitazione. Tale richiesta deve pervenire al Comune in un periodo compreso tra il 40° giorno ed il 20° giorno antecedente la data della votazione. Questo significa che per le prossime votazioni del Parlamento Europeo che si terranno domenica 24 maggio, le richieste per il voto domiciliare devono essere inoltrate entro il 5 maggio. In secondo luogo, sempre entro il termine del 5 maggio, occorre inoltrare al Comune un certificato medico rilasciato dalla propria Asl di riferimento che attesti le gravi infermità che ne impediscono la trasportabilità.

Questo certificato deve possedere queste caratteristiche:

  1. essere rilasciato tassativamente non prima del 45° giorno antecedente la data della votazione (in altre parole non deve essere troppo “vecchio”).
  2. Deve contenere una prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato stesso oppure attestare la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Dai presupposti richiesti dalla normativa si può facilmente dedurre come la possibilità di usufruire del voto domiciliare possa riguardare non solo le persone con disabilità o patologie di lunga durata ma anche coloro che si trovino temporaneamente nella impossibilità di essere trasportati fuori casa per un minimo di 2 mesi.

Quanto invece in relazione al c.d. voto assistito, la normativa non è cambiata. Pertanto i presupposti rimangono gli stessi. Per poter essere accompagnati da una persona di propria fiducia all’interno della cabina di votazione, occorre essere fisicamente impediti, ovvero ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

L’elettore fisicamente impedito che vuole usufruire del voto assistito deve presentarsi al seggio con una certificazione rilasciata dai medici Asl che evidenzi e attesti l’impossibilità di esprimere il proprio voto.

È importante sapere infine come la normativa imponga alle Asl di rilasciare questi certificati immediatamente e gratuitamente. A tale scopo la Legge Quadro sull’handicap (art. 29 Legge 5 febbraio 1992 n. 104) impone alle Asl di garantire un numero adeguato di medici proprio per consentirne il rilascio immediato.

Per avere maggiori informazioni sulle procedure e sulle modalità del voto domiciliare e del voto assistito si possono consultare poi i siti dei propri Comuni oppure il sito del Ministero dell’Interno.

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