Badanti, ecco com'è cambiata la legge

Scritto da Gaetano De Luca il 23-09-2009

Negli ultimi mesi sono state introdotte delle importanti modifiche nella procedura di assunzione dei cosiddetti lavoratori domestici.
Due le novità: la prima è relativa alla procedura di comunicazione dell’assunzione, la seconda consiste nella possibilità di chiedere una sanatoria rispetto alle situazioni di irregolarità.
Entrambe le novità riguardano sia i lavoratori italiani che stranieri (comunitari ed extracomunitari).
Vediamo cosa è cambiato nella procedura di comunicazione: nel mio post di gennaio avevo scritto che il datore di lavoro, una volta stipulato il contratto di lavoro con il lavoratore domestico (lettera di assunzione) , aveva l’obbligo di effettuare la comunicazione dell’assunzione al Centro per l’impiego competente territorialmente.
In virtù del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con legge 28 gennaio 2009 n. 2),
a partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzione (nonché cessazione, trasformazione e proroga) del rapporto di lavoro va invece presentata all’Inps, utilizzando i nuovi moduli “Cold – Ass”, scaricabili direttamente dal sito dell’Istituto.

Per la comunicazione all’Inps il datore di lavoro potrà utilizzare 3 diverse modalità:

1.avvalersi del Conctact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
2.utilizzare l’apposita procedura di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Istituto;
3.utilizzare il modulo cartaceo inviandolo per raccomandata o presentandolo direttamente alle sedi competenti territorialmente.

Vi ricordo come siano rimasti invariati i termini di presentazione: per l’assunzione entro 24 ore del giorno precedente, mentre per la trasformazione, la proroga e la cessazione, entro 5 giorni dall’evento.

La seconda novità, introdotta dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009) concerne invece la possibilità di sanare le assunzioni avvenute irregolarmente.
La sanatoria consente cioè di regolarizzare non solo i rapporti di lavoro “in nero” instaurati con lavoratori domestici italiani, ma anche quelli con lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno.
La sanatoria in altre parole consente ai datori di lavoro, che sino ad oggi hanno assunto in nero i propri collaboratori domestici, non solo di evitare le sanzioni amministrative e penali dovute al mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche le sanzioni (amministrative e penali) previste dalla normativa sull’immigrazione, laddove la situazione di irregolarità sia relativa ad un lavoratore straniero clandestino.

La sanatoria ovviamente non è generalizzata e senza limiti, ma prevede una serie di condizioni e presupposti ben precisi.
Innanzitutto occorre adempiere ad una formalità fondamentale, presentando la cosiddetta dichiarazione di emersione in un arco temporale circoscritto: partito lo scorso 1 settembre, c’è ancora tempo fino al 30 di questo mese.

Se il lavoratore domestico assunto in nero è un italiano, oppure un lavoratore straniero in regola con il permesso di soggiorno, la dichiarazione deve essere presentata all’Inps.
Se invece si tratta di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, la dichiarazione dovrà essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione.
Prima di presentare la dichiarazione di emersione, il datore di lavoro deve però provvedere al pagamento di un contributo forfetario di 500 euro (articolo 1 ter, comma 3 della legge 102/2009) per ciascun lavoratore di cui si chiede la regolarizzazione.
Il pagamento di questo contributo deve essere effettuato attraverso il modello F24 disponibile sul sito dell’agenzia delle Entrate, del ministero dell’Interno, del Lavoro o direttamente sul sito dell’Inps.

Quanto alla tipologia di collaboratori domestici che è possibile regolarizzare, la normativa precisa che la sanatoria riguarda sia i “lavoratori adibiti ad attività di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare” (colf),
che i “lavoratori adibiti ad attività di assistenza personale” (badanti).

Presupposto fondamentale della sanatoria è che il datore di lavoro, alla data del 30 giugno 2009, abbia assunto irregolarmente il collaboratore da almeno 3 mesi e continui ad averlo come proprio collaboratore anche alla data della presentazione della dichiarazione di emersione.
In altre parole, non è possibile sanare quei collaboratori che sono stati assunti dopo il 30 giugno, oppure che, pur se assunti già in quella data, sono alle dipendenze da meno di 3 mesi (ad esempio una badante assunta irregolarmente nel mese di maggio non può essere regolarizzata).

Quanto al procedimento, la dichiarazione di emersione va presentata all’Inps attraverso il Modello “LD-EM2009”, scaricabile dal sito dell’Inps nella sezione “moduli”.

Questo modello potrà essere presentato attraverso:
1. il Conctact Center al numero 803164;
2. la procedura on-line, collegandosi al sito dell’Inps – Moduli – Aziende e Contributi;
3. gli sportelli dell’Inps, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro;
4. la posta, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando la fotocopia del documento di identità del datore di lavoro.

l’Inps in una sua circolare ha precisato come la dichiarazione di emersione effettuata con il Modello “LD-EM” ha valore anche come comunicazione obbligatoria di assunzione.

Se la sanatoria riguarda un cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno, il datore di lavoro dovrà (dopo aver presentato la dichiarazione di emersione all’Inps) comunque adempiere all’obbligo di trasmettere il Contratto di soggiorno allo Sportello Unico dell’Immigrazione.

Nel caso in cui invece la sanatoria riguardi un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, la dichiarazione di emersione (sempre preceduta dal versamento del contributo di 500 euro) dovrà essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione, che dopo aver valutato i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, convocherà le parti per la stipula del contratto di soggiorno.

Dopo la stipula del contratto di soggiorno, il datore dovrà (entro 24 ore) effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’Inps.
l’Inps ha peraltro chiarito che in caso di rigetto della domanda di emersione il contributo di 500 euro già versato non potrà essere restituito.

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