Vacanze accessibili e senza discriminazioni

Scritto da Gaetano De Luca il 25-07-2014

Molti di noi si stanno preparando per partire per le proprie sospirate vacanze estive. Altri invece hanno probabilmente già raggiunto le mete turistiche prescelte  e si staranno già godendo pienamente la libertà e il relax tanto sognati. Altri ancora partiranno in periodi meno affollati alla ricerca di oasi di pace e di benessere. Ognuno con i propri particolari bisogni e aspirazioni, ma tutti accomunati dal desiderio di staccare per un po’ di tempo dalla stressante quotidianità e di sentirsi per qualche giorno liberi dai condizionamenti della vita di tutti i giorni.

I giorni che precedono e che accompagnano un viaggio o le vacanze sono insomma giorni in cui ci sentiamo felici, liberi, entusiasti ed eccitati. Le vacanze, come sappiamo, talvolta possono però riservare brutte sorprese e non rispondere alle aspettative che si avevano prima di partire.  I motivi possono essere i più diversi (condizioni meteorologiche avverse, litigi con i propri compagni di viaggio, guasti alla macchina, problemi di salute imprevisti, e così via). A questi motivi, che possono riguardare la generalità delle persone e che costituiscono il classico margine di rischio di ogni partenza, si aggiungono delle situazioni che invece coinvolgono solo coloro che hanno una disabilità. Le persone anziane e con disabilità si trovano infatti sempre più spesso di fronte a vere e proprie barriere che impediscono loro di poter godere serenamente di un viaggio o di una vacanza.

Si tratta non solo delle classiche barriere architettoniche, presenti in diversi contesti turistici che impediscono fisicamente a una persona con problemi motori di accedere in un determinato luogo o di usufruire pienamente di un determinato servizio, ma anche (e soprattutto) delle barriere mentali e culturali che ancora oggi impediscono ad alcune persone di poter partecipare pienamente alle offerte turistiche rivolte alla generalità delle persone.  Queste barriere mentali derivano da pregiudizi e stereotipi ancora molto diffusi nella nostra società. Si pensi ad esempio alla credenza secondo cui alcuni sport o alcune attrazioni turistiche non siano adatte a persone di “una certa età”.  Questo atteggiamento mentale non fa altro che ridurre l’attenzione verso la clientela di un certo tipo, contribuendo a creare così un contesto di accoglienza turistica poco preparato a rispondere alle esigenze di quanti ritenuti “diversi” dal “target”. In questi casi l’effetto concreto sarà quello di avere delle offerte turistiche non accessibili a tutti.

Insomma non è detto che la sola mancanza di barriere architettoniche possa essere considerata una garanzia di vacanza accessibile. Quello che conta è soprattutto la mentalità e l’atteggiamento culturale e relazionale dell’operatore turistico. La mancanza di gradini e di scale, la presenza di rampe e ascensori può consentire la semplice accessibilità nello spazio o nel luogo di interesse turistico, ma non garantisce la reale e completa usufruibilità del servizio turistico offerto.

Le esigenze delle persone con problemi motori o con disabilità sensoriali devono pertanto essere pienamente conosciute dalle imprese turistiche e devono essere incluse insieme alle esigenze di qualsiasi altra tipologia di turista, in modo che i servizi forniti siano davvero usufruibili da tutti, senza discriminazioni.

Questa particolare attenzione verso tutte le tipologie di turista, a prescindere dall’età e dall’eventuale condizione di disabilità, da pochi anni è diventata oggetto di un proprio dovere giuridico a carico di qualsiasi operatore del turismo.

Dal 21 giugno 2011 è infatti entrato in vigore il Codice del Turismo (Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79) che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico un vero e proprio diritto di fruire dell’offerta turistica in modo completo e autonomo, senza alcuna discriminazione rispetto agli altri turisti.

Si tratta peraltro di una normativa che l’Italia ha dovuto introdurre anche per attuare i principi sanciti dalla Convenzione dell’Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità del 13 dicembre 2006, il cui art. 30 già imponeva agli Stati firmatari di garantire che persone con disabilità avessero accesso ai luoghi che ospitano attività turistiche.

L’art. 3 del Codice del Turismo stabilisce espressamente che “in attuazione dell’art. 30 della Convenzione Onu …lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

Questa norma è molto importante e utile, in quanto per la prima volta in campo turistico la normativa considera in modo ampio e generale le esigenze delle persone con disabilità e degli anziani, mettendole al centro dell’attenzione e al primo posto dell’attività di chiunque gestisca servizi turistici.

Questo significa concretamente che il turista anziano con difficoltà motorie ha il diritto di ricevere gli stessi servizi e con la stessa qualità degli altri turisti. Se poi per poter usufruire della stessa offerta turistica la persona con disabilità ha bisogno di particolari accorgimenti o adattamenti dell’offerta, questi adattamenti (se ragionevoli) devono essere obbligatoriamente forniti. Ciò per evitare che il turista con bisogni speciali possa essere escluso e discriminato.

Questa recente normativa di carattere generale peraltro si aggiunge a una norma particolare poco conosciuta che già dal 1992 aveva introdotto e previsto una sanzione a carico delle imprese turistiche (e di qualunque altro pubblico esercizio) che discriminano le persone con disabilità. Si tratta dell’art. 23 della Legge 104.1992 che ha previsto una multa e la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.

Questa sanzione rappresenta un efficace strumento deterrente nelle mani dei turisti con problemi motori, in quanto – in caso di ostacoli di qualunque tipo (quindi non solo in presenza di vere e proprie barriere architettoniche ma anche in caso di atteggiamenti  mentali discriminanti) – possono sempre minacciare di fare una segnalazione al Comune per l’avvio del procedimento sanzionatorio.

Nella speranza che questi strumenti di legge possano garantire una vacanza senza discriminazioni, auguro a tutti i nostri lettori un sereno e felice periodo di vacanze estive.

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