Normativa "Barriere Architettoniche" per i Bagni Accessibili

Scritto da Giovanni Del Zanna il 17-12-2011

La normativa tecnica – quella che indica le prescrizioni di dettaglio – è costituita principalmente dal Decreto Ministeriale 236 del 1989, ancora valido sia dal punto di vista giuridico, sia per i contenuti tecnici. Ci possono essere poi leggi regionali (o regolamenti edilizi) che cambiano nei diversi territori e che, senza andare in contrasto con la norma nazionale, possono imporre condizioni aggiuntive o più restrittive.
Spesso – anche per il fatto che le normative sono tante e complicate – vengono colti solo alcuni aspetti, oppure si realizzano bagni in modo “stereotipato” seguendo delle abitudini (affidando la scelta all’installatore e non al progettista) che non trovano fondamento nelle indicazioni normative e che spesso portano a soluzioni poco gradite dagli utenti, dal gusto ospedaliero, con poca normalità d’immagine.
Per questo può essere utile, per chi vuole approfondire, rileggere con attenzione la normativa per conoscerla al meglio. (NOTA: le parti evidenziate in grassetto sono della redazione e non sono presenti nel testo normativo)

DM 246 – Art. 4.1.6 Servizi igienici (requisiti generali)
Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari.
Deve essere garantito in particolare:
– lo spazio necessario per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
– lo spazio necessario per l’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
– la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.
Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l’erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l’esterno.
(Per le specifiche vedi 8.1.6).

DM 236 – Art. 8.1.6 Servizi igienici (prescrizioni tecniche)
Per garantire la manovra e l’uso degli apparecchi anche alle persone con impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al punto 8.0.2, l’accostamento laterale alla tazza w.c., bidè, vasca, doccia, lavatrice e l’accostamento frontale al lavabo.
A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali:
– lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
– lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote alla vasca deve essere minimo di 140 cm lungo la vasca con profondità minima di 80 cm;
– lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo.
Relativamente alle caratteristiche degli apparecchi sanitari inoltre:
– i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a parete;
– i w.c. e i bidet preferibilmente sono del tipo sospeso, in particolare l’asse della tazza w.c. o del bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a 45-50 cm dal calpestio.
Qualora l’asse della tazza – w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall’asse dell’apparecchio sanitario un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento;
– la doccia deve essere a pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l’attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e/o verticali in vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all’atto dell’assegnazione dell’alloggio e posti in opera in tale occasione.
Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3 – 4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.
Nei casi di adeguamento, è consentita la eliminazione del bidet e la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento al fine di ottenere anche senza modifiche sostanziali del locale, uno spazio laterale di accostamento alla tazza w.c. e di definire sufficienti spazi di manovra.
Negli alloggi di edilizia residenziale nei quali è previsto il requisito della visitabilità, il servizio igienico si intende accessibile se è consentito almeno il raggiungimento di una tazza w.c. e di un lavabo, da parte di persona su sedia a ruote. Per raggiungimento dell’apparecchio sanitario si intende la possibilità di arrivare sino alla diretta prossimità di esso, anche senza l’accostamento laterale per la tazza w.c. e frontale per il lavabo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.