Alberghi accessibili, seconda puntata!

Scritto da Gaetano De Luca il 26-03-2008

Dopo la prima parte dedicata in generale ai concetti di accessibilità, vediamo come la legge italiana risponde al principio illustrato nel precedente post, ossia:”Più un albergo è capace di rispondere alle esigenze delle diverse persone e più è in grado di attirare una clientela diversificata aumentando le sue possibilità di successo sul mercato”.

Partiamo dalla normativa anti-barriere che dedica una parte specifica proprio alle cosiddette strutture ricettive (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, e così via).
Si tratta dell’articolo 5.3 del DM Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 in cui vengono definiti i criteri di progettazione da seguire.
Secondo questa norma, quindi, “ogni struttura ricettiva deve avere tutte le parti e servizi comuni e un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria”.

La stessa norma specifica che ogni albergo deve avere almeno 2 stanze accessibili nel caso il numero totale delle stanze sia inferiore a 40. Se poi il numero delle stanze è superiore a 40, le stanze accessibili devono essere 4. Se superiore a 80, devono essere sei e così via.

In altre parole, la normativa impone agli alberghi di garantire 2 stanze accessibili ogni 40 stanze.

Le stanze accessibili devono avere le seguenti caratteristiche:
arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra tali da consentire l’uso agevole anche da parte di sedie a ruote;
un apparecchio di allarme con segnale sonoro o luminoso (per coloro che hanno dei problemi di vista o di udito);
ubicazione nei piani bassi dell’immobile e comunque nelle vicinanze delle uscite di sicurezza.

La normativa indica poi tutta una serie di prescrizioni che occorre rispettare per considerare accessibili i diversi spazi (unità ambientali) in cui si articola un albergo:
spazi esterni (percorsi, pavimentazione, parcheggi, segnaletica),
porte di accesso, atrio, corridoi, pavimenti, servizi igienici, ascensori, scale, rampe.
Ad esempio, dopo aver scritto che “le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote”, specifica che “la luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 75 centimetri“.

– I corridoi “devono avere una larghezza minima di 100 centimetri“. La pavimentazione deve essere antisdrucciolevole.

– Quanto ai parcheggi, viene imposta una riserva di 1 posto ogni 50 per i veicoli al servizio di persone con problemi motori. Eventuali rampe devono avere una pendenza massima dell’8 %.

Pur senza elencare tutte le specifiche tecniche imposte dalla norma è importante quanto meno mettere in evidenza la caratteristica principale che accomuna queste prescrizioni: si tratta di standard minimi .
Questo significa che nulla vieta agli alberghi (anzi è auspicabile) di garantire ad esempio un numero maggiore di stanze accessibili oppure delle porte più larghe, degli ascensori più ampi, un numero maggiore di posti auto riservati e così via.

Il principio che si può trarre da queste norme è che gli alberghi devono essere accessibili in tutti i loro servizi e parti comuni e in alcune stanze appositamente realizzate.

Purtroppo, però, la normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche si è rivelata insufficiente in quanto in primo luogo riguarda solo gli alberghi realizzati dopo una certa data (dall’11 agosto 1989 in avanti) e in secondo luogo non copre tutti i bisogni particolari che una persona può avere.

Oggi vi possono quindi essere degli alberghi che presentano delle barriere architettoniche senza che la legge ne imponga l’eliminazione proprio perché costruiti molto tempo fa.

E tuttavia, i limiti della normativa anti-barriere possono essere superati attraverso il ricorso ad altre norme. Ad esempio, la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro sull’handicap) contiene il principio secondo cui chiunque nell’esercizio di un’attività turistica discrimina persone in situazione di handicap è punito con una sanzione amministrativa e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.

Questo significa che se da una parte gli alberghi “vecchi” non sono tenuti a procedere ad adeguamenti finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche, dall’altra sono comunque tenuti a procedere a qualunque modificazione che possa consentire di accogliere adeguatamente anche una persona con difficoltà motorie, proprio per evitare di essere accusati di “discriminazione”.

Un altro aspetto importante è l’informazione che il turista con bisogni speciali ha bisogno di ricevere. Solo quando essa sia chiara, precisa e affidabile, egli può veramente valutare il grado di accessibilità della struttura in relazione ai suoi bisogni.

Il diritto all’informazione peraltro costituisce uno degli strumenti di tutela del turista-consumatore prevista dalla normativa in vigore. Infatti, a prescindere dal rispetto della normativa sulle barriere architettoniche, spesso gli alberghi promuovono la loro attività ritenendola accessibile e fruibile da tutti. Ma come abbiamo visto i bisogni delle persone possono essere molto diversi e quindi può accadere di scoprire che alcune strutture indicate come accessibili non sempre lo sono in funzione dei propri bisogni specifici.

Per evitare spiacevoli sorprese è consigliabile, al momento della prenotazione, mandare una comunicazione scritta in cui si sottolineino i propri bisogni, in modo tale che l’albergatore (laddove accetti la prenotazione) possa essere ritenuto obbligato a predisporre le condizioni per soddisfarle.
In questo modo, nel caso in cui le prestazioni “promesse” nel contratto non siano erogate, è più facile ottenere giustizia.

Un aiuto importante sulla valutazione dell’accessibilità di una struttura turistica può tra l’altro essere fornito dalle numerose guide e siti internet dedicati al turismo accessibile.
Da ultimo va ricordato che il contratto di albergo non è regolato specificamente dalla legge, bensì dalle norme generali sulle obbligazioni e sui contratti. Pertanto le parti possono decidere liberamente le proprie obbligazioni, diritti, modalità di esecuzione e accordarsi in tal senso. La forma scritta non è obbligatoria e quindi il contratto è valido anche se stipulato verbalmente di persona o per telefono.

Il consiglio è comunque quello di utilizzare la forma scritta in modo che, nel caso di contestazioni sull’esistenza dell’accordo o le modalità di esecuzione, lo scritto costituirà prova delle reciproche obbligazioni e diritti.
Non bisogna mai dimenticarsi del resto che oltre che clienti, i turisti sono prima di tutto dei consumatori che hanno diritti in quanto tali.

La regola generale è che il singolo albergatore, il venditore o organizzatore di un viaggio, quando firma l’accordo, assume piena responsabilità per l’esatto adempimento di tutti gli impegni assunti con il contratto. Insomma, le promesse contenute anche solo nei depliant impegnano l’albergatore o il venditore del pacchetto turistico.

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