Diritti dei consumatori

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   11-01-2010 - Scritto da: Alessandra Cicalini in Diritti e Doveri/Diritti dei consumatori


  Class action “all'italiana”: che cos'è e come si usa


Avvicinandosi al cuore dell'inverno, molte famiglie si apprestano a fare i conti con scadenze fiscali piuttosto impegnative, ma forse qualcuno potrà consolarsi – anche solo idealmente – alla notizia dell'entrata in vigore della normativa sulla class action.
Nato da un'idea della precedente legislatura, l'articolo 140-bis del Codice del consumo è diventato operativo dallo scorso primo gennaio e offre una possibilità in più ai cittadini che abbiano subito un danno da parte di un prodotto/impresa commerciale. Oltre all'azione individuale sempre ammissibile, sarà possibile unire le forze con altri utenti/consumatori che siano incappati nei medesimi inconvenienti e muovere un'azione collettiva. Come agire? Nominando un legale comune oppure scegliendo di farsi rappresentare da un'associazione di consumatori. Si tratta indubbiamente di una novità importante e tuttavia è bene sapere quali sono i limiti della nuova normativa, prima di tutto quelli temporali: sarà possibile muovere class action solo per fatti accaduti dopo il 16 agosto 2009. in questo modo, avvertono gli osservatori più critici, restano fuori i crack finanziari più eclatanti degli ultimi anni come Parmalat e Alitalia, mentre ne sono già stati coinvolti due grandi gruppi bancari. Contro questi ultimi è stata infatti mossa la prima class action italiana, promossa dal Codacons, anzi, direttamente dal suo presidente, Carlo Rienzi, come riporta sul suo blog personale. Secondo il responsabile dell'associazione, nella causa collettiva da lui intentata sarebbero coinvolti sulla carta “25 milioni di correntisti”. Per sapere come andrà a finire questa vicenda e per conoscere l'elenco delle class action promosse o annunciate (comunque con comunicazioni ufficiali) è possibile consultare il “Registro delle class action italiane” ricco di interessanti informazioni. Per esempio, sembra che si stiano muovendo su questa strada anche i pendolari di Trenitalia e delle Ferrovie Nord della Lombardia.
Per capire appieno la portata di questa riforma bisognerà in ogni caso attendere un po' di tempo, anche perché l'articolo 140-bis lo dice chiaramente: la class action è ammissibile solo se gli interessi sollevati sono “omogenei”, ed è facile immaginare che non sia così scontato dimostrarlo.
Ci sono poi almeno due altri aspetti che non convincono i detrattori della nuova disposizione (durissimo, per esempio, il presidente dell'Adiconsum, Paolo Landi): chi procede con una class action, poi non potrà ricorrere individualmente per rivendicare gli stessi diritti. In secondo luogo, con questo tipo di azione sono risarcibili solo i danni diretti (patrimoniali e non), ma le aziende non subiscono “punizioni” come capita invece negli Stati Uniti, in cui si disincentivano (in milioni di dollari) il ripetersi in futuro di ulteriori comportamenti scorretti.
Il nostro sistema giuridico è in ogni caso molto diverso da quello americano, quindi conviene guardare alla nuova norma con l'ottica del bicchiere “mezzo pieno”. Avere una tutela in più a inizio anno dovrebbe renderci più ottimisti sui giorni che verranno.

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Tags:  Class action / articolo 140 bis / Codice del consumo / consumatori / diritti collettivi / risarcimento danni / class action in Usa
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