
In
“Totò cerca casa”, famoso film di
Steno e Monicelli,
il nobile attore napoletano, nelle vesti di un povero sfollato, apostrofa la moglie dicendole:
“Signora! Si ricordi che la moglie deve seguire il marito!”. La battuta, certo, doveva far ridere, però la consorte (
Alda Mangini) si adegua e
si lascia condurre con tutta la famiglia nella casa che lui ha trovato per loro: quella del custode
al cimitero!Una scena del genere
oggi non sarebbe più possibile. La società è cambiata e le leggi pure.
In particolare,
il ruolo della donna all'interno della famiglia è mutato radicalmente a partire dalla
fine degli anni Sessanta.
In quegli anni vi sono state
sentenze della Corte Costituzionale e
modifiche legislative che hanno attuato i principi contenuti nella nostra Costituzione.
Già con la Carta del 1948, infatti, era stato
sancito formalmente il principio di uguaglianza tra uomo e donna, anche all'interno della famiglia. Per la nostra Costituzione, quindi, i coniugi avevano
piena parità morale e giuridica fin dall'avvento della Repubblica. Tuttavia, questo
riconoscimento formale è rimasto
a lungo inapplicato per la persistenza nel nostro ordinamento del modello di famiglia derivante dal
diritto romano, basato su una struttura di tipo gerarchico. Per i latini,
il “paterfamilias” poteva essere
solo un maschio: alla sua morte la famiglia veniva divisa in
tante famiglie quanti erano i figli maschi, ognuno dei quali diventava a sua volta un paterfamilias.
La donna, in altre parole, non poteva mai essere a capo della famiglia.
Il nostro Codice civile nella sua originaria formulazione
stabiliva infatti espressamente (all'articolo 144) che
“il marito è il capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza”.
Nei primi anni del 1900 vigeva addirittura una norma secondo cui la validità di
certi contratti stipulati dalla moglie era subordinata all’
autorizzazione del marito.
La disuguaglianza tra marito e moglie era ben evidenziata anche dall’
originario articolo 145 del Codice civile che, tra i doveri del marito, elencava quello di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e di somministrarle tutto quanto fosse necessario ai bisogni della vita.
Un’altra regolamentazione emblematica della disparità tra i coniugi era
il diverso trattamento penale in caso di adulterio. Mentre
la moglie era punita incondizionatamente (articolo 559 Codice penale),
il marito lo era solo
se teneva l’amante nella casa coniugale.

Mentre il differente trattamento penale dell’adulterio è stato eliminato da due diverse sentenze della Corte Costituzionale (n. 126/1968 e n. 147/1969),
la concezione patriarcale della famiglia è stata superata e
sostituita, con un diverso modello di famiglia, dalla
famosa riforma del 1975, attuata con la
legge 19 maggio 1975 n. 171, che ha modificato, sostituito, aggiunto o abrogato molte norme del Codice civile.
Si è dovuto quindi aspettare sino al 1975 per vedere pienamente attuato
il principio costituzionale sancito dall’articolo 29 secondo il quale “il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare”.
E’ proprio
con la riforma del ’75 che viene finalmente introdotto un
modello di famiglia basato sulla reciproca e paritaria collaborazione dei coniugi, ciascuno dei quali contribuisce, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (articolo 143 del Codice civile, ultimo comma).
Viene espressamente stabilito che
“con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti” (articolo 143, primo comma) nonché “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione”.
Quanto alle
decisioni relative alla vita familiare, la scelta non spetta più al marito, ma
entrambi i coniugi devono cercare un accordo. Così come anche
la scelta della residenza dovrà essere effettuata
insieme (articolo144).
In caso di disaccordo
ciascuno dei coniugi potrà rivolgersi al Tribunale il quale tenterà di aiutarli a raggiungere una decisione concordata. Nel caso in cui il disaccordo continui, sarà il giudice (su richiesta dei coniugi) a prendere la decisione.
Ciascun coniuge naturalmente conserva la
piena autonomia per quanto riguarda le scelte di vita individuale come ad esempio
l’esercizio di un culto religioso, l’impegno culturale, il percorso professionale, diritti che nel precedente diritto di famiglia non erano garantiti alla moglie.
Un’altra modifica finalizzata ad eliminare la supremazia del marito in ambito familiare è
la scomparsa della “potestà del padre”, nel caso in cui i coniugi siano anche genitori, che è stata
sostituita dalla potestà genitoriale (articolo 316 Codice civile).

Nel nostro ordinamento, c'è però
un'ultima traccia della concezione patriarcale della famiglia, ovvero
quella secondo cui la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito (articolo 143 bis), nonché la regola secondo cui
i figli acquisiscono il cognome del marito.
Chissà se anche questa norma non sia
destinata a cadere, un giorno o l'altro.
Voi sareste d'accordo?