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   23-01-2009 - Scritto da: Gaetano De Luca in Diritti e Doveri/Salute e Assistenza


  Badanti e colf, ecco come assumerle


badanteColf e badanti sono figure molto importanti nella vita domestica di molte famiglie. Le seconde, poi, diventano spesso essenziali per chi ha un genitore anziano non più del tutto autosufficiente.
Ma cosa dobbiamo sapere prima di assumere una collaboratrice (o un collaboratore, perché no) domestica?

Innanzitutto, dobbiamo essere consapevoli che il rapporto che andremo a instaurare tra noi e la collaboratrice è un vero e proprio contratto di lavoro di carattere subordinato, in cui la famiglia assume il ruolo di datore di lavoro e la badante o la colf quello di lavoratore dipendente.
Questo significa che tra le parti, per il semplice svolgimento di alcune mansioni in casa, sorgono automaticamente dei diritti e dei doveri tipici di qualsiasi rapporto di lavoro (obbligo allo svolgimento delle mansioni concordate, rispetto degli orari, diritto alla retribuzione pattuita, ferie, trattamento di fine rapporto, permessi, obblighi contributivi, e così via).

colfLe badanti e le colf rientrano nella più ampia categoria dei cosiddetti lavoratori domestici.
La regolamentazione di questo settore è contenuta innanzitutto nel Codice civile (articoli 2240 – 2246), anche se poi la vera e propria normativa di dettaglio è ricompressa in altre norme legislative e regolamentari, ma soprattutto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (in sigla CCNL).

In caso di assistenti straniere, inoltre, va presa in considerazione anche la normativa generale in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri (extracomunitari o comunitari).
Le due figure, pur rientrando nella stessa categoria giuridica (lavoratore domestico), si distinguono per le mansioni che svolgono: mentre la colf si occupa di curare prioritariamente la casa e secondariamente le persone che vi abitano, la cosiddetta badante viene assunta espressamente per aiutare e assistere le persone che non sono in grado di “badare” a se stesse.

La famiglia (datore di lavoro) che intende instaurare un rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) con un lavoratore domestico deve seguire gli stessi passi richiesti per una qualsiasi assunzione.
Innanzitutto deve accordarsi con lui sulle condizioni contrattuali di lavoro. Successivamente deve stipulare per iscritto un contratto di lavoro, attraverso una lettera di assunzione.

badante stranieraNella lettera di assunzione andranno indicati alcuni elementi stabiliti dal CCNL (data inizio contratto di lavoro, inquadramento del livello, durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione, retribuzione pattuita, luogo di effettuazione della prestazione lavorativa, durata del periodo di prova se concordato, la possibile previsione di eventuali spostamenti temporanei per villeggiatura o altri motivi familiari, e così via).
Le parti pur essendo, in linea di principio, libere di stabilire gli elementi del contratto dovranno comunque rispettare alcune “condizioni minime” fissate dal CCNL a tutela del lavoratore (per esempio il minimo retributivo).
La normativa ovviamente privilegia e promuove la stipula di contratti a tempo indeterminato, ma il CCNL prevede tutta una serie di ipotesi in cui è possibile e legittimo proporre e stipulare un contratto a termine.

Dopo la stipula della lettera di assunzione il datore di lavoro dovrà adempiere a un’altra formalità: la comunicazione dell’assunzione.
Sino al 1° aprile 2008 il datore di lavoro doveva comunicare l’assunzione a diversi enti: Centro per l’Impiego, Inal e Inps.
Oggi, con il nuovo “sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie”, è sufficiente un’unica comunicazione d’assunzione da inviare al Centro per l’Impiego competente territorialmente entro le 24 ore del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.

badanteLa comunicazione unica è valida quindi anche ai fini dell’iscrizione del lavoratore domestico agli enti previdenziali (Inps e Inail). Il Centro per l’Impiego infatti, ricevuta la comunicazione, provvederà a trasmettere a tali enti le informazioni relative al lavoratore e successivamente il datore di lavoro riceverà i bollettini per il pagamento dei contributi.
Occorre poi sapere che l’obbligo della comunicazione sussiste non solo in fase di assunzione, ma anche di proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro.
Queste comunicazioni possono essere inviate online, per raccomandata a/r oppure consegnate a mano. I modelli possono essere scaricati dal portale del ministero del Lavoro.
In caso di mancata o ritardata comunicazione al Centro per l’Impiego, sono previste sanzioni amministrative.

Per l’assunzione di cittadini italiani e di cittadini stranieri comunitari sono sufficienti le formalità sopra illustrate.

L’assunzione di una badante straniera extracomunitaria richiede invece ulteriori adempimenti, che si differenziano a loro volta a seconda che il lavoratore domestico sia già residente o meno in Italia.
Nel caso in cui il lavoratore extracomunitario risieda già in Italia, il datore di lavoro deve innanzitutto verificare se possiede un permesso di soggiorno valido per svolgere attività lavorativa. Dopodiché, prima di provvedere alla vera e propria assunzione, deve stipulare un contratto di soggiorno compilando insieme al lavoratore il cosiddetto “modulo Q” scaricabile dai siti del ministero del Lavoro o del ministero dell’Interno.

Il contratto di soggiorno dovrà poi essere inviato tramite raccomandata a/r allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di residenza.
In altre parole, la lettera di assunzione (e la successiva comunicazione) dovrà essere preceduta dal cosiddetto “contratto di soggiorno”.

Invece, nel caso in cui il lavoratore extracomunitario si trovi all’estero, il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare una domanda di nulla-osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione chiedendo, in parole semplici, l’autorizzazione ad assumere nominativamente un determinato lavoratore.

Dopo l’accoglimento della domanda di nulla-osta, il datore di lavoro deve spedirlo in originale al lavoratore extracomunitario nel suo paese di residenza, il quale, previa richiesta del visto d’ingresso alla nostra ambasciata, potrà fare ingresso nel nostro Paese.
A questo punto il lavoratore e il datore di lavoro dovranno recarsi presso lo Sportello Unico per la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno (e il ritiro del modulo per la richiesta del permesso di soggiorno), che costituirà il presupposto per la vera e propria assunzione.

Ricordo come la violazione di queste regole è sanzionata penalmente con l’arresto e con una multa.
Per la disciplina di tutte le condizioni contrattuali occorrerà infine fare riferimento al CCNL del lavoro domestico.


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Tags:  Badanti / assumere una colf o una badante / il contratto / sportello immigrazione / prefettura / ministero dell'interno / contratto collettivo nazionale di lavoro / contratto di soggiorno
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