Le parole che finiscono
in “ismo”, si sa, spesso hanno
un'accezione negativa. Un'origine del genere deve averla avuta
anche “turismo”, benché girare il mondo per
conoscere altri Paesi e culture, in teoria, dovrebbe essere
una buona abitudine.
Sarà forse per togliere al vocabolo “turismo”
quel non so che di negativo che l'accompagna che
nel 1970 è nata la Giornata mondiale del turismo, su iniziativa dell'
Organizzazione mondiale del turismo: la data prescelta per i festeggiamenti è
il 27 settembre. Ogni anno la giornata è dedicata a un
tema diverso (quest'anno si parla dei
cambiamenti climatici), ma tutti si prefiggono lo scopo di
promuovere la trasparenza e la sicurezza di chi viaggia per piacere (i turisti, appunto), unito, sempre di più edizione dopo edizione, alla
promozione dell'idea di
spostamenti responsabili e accessibili a tutti.
Il turismo, infatti, per essere davvero
un’occasione di scambio, condivisione,
relazione tra persone e popoli provenienti da paesi e città diverse non può essere considerato solo un’attività puramente economica orientata al
profitto.
Con questo
non si vuole ridurre l’importanza degli aspetti economici legati allo svolgimento dell’attività turistica che, come qualsiasi altra attività imprenditoriale, non potrebbe sopravvivere se i costi fossero costantemente superiori ai ricavi,
ma si vuole semplicemente mettere in evidenza che vi sono anche altri aspetti altrettanto importanti da tenere in considerazione per fare del turismo un’attività che contribuisca al
progresso civile e sociale di un paese.
Uno di questi altri aspetti è, appunto,
l'accessibilità per tutti senza ingiustificate discriminazioni o distinzioni basate su motivi come ad esempio
la disabilità o l’età.
Una struttura turistica non accessibile a tutti, in quanto progettata senza tenere conto delle esigenze particolari di alcune persone,
costituisce senza dubbio un ostacolo che limita la partecipazione di una parte della popolazione allo
sviluppo sociale ed economico del paese.
Un albergo, un campeggio, un villaggio, un ristorante, un parco giochi, un museo che
discrimina costituisce insomma un ostacolo al progresso di tutta la società, tanto che,
già nel 1948, la nostra Costituzione sanciva solennemente nel suo
articolo 41 come l’iniziativa economica pur essendo libera, non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla
dignità umana.
Discriminare una persona disabile o una persona anziana solo in virtù delle sue
difficoltà motorie o di salute costituisce un comportamento che, se da una parte può costituire una difesa rispetto a possibili costi che una struttura turistica dovrebbe sostenere per renderla accessibile a tutti, dall’altro si pone
in contrasto con la “mission” di qualsiasi attività turistica che è quella di mettere in contatto i popoli.
Occorre peraltro ricordare come anche
il costo necessario per rendere accessibile una struttura turistica consente in realtà di aprire il proprio mercato ad una fascia più larga di popolazione, creando così un
circolo virtuoso in termini di profitti.
Negli ultimi anni questa “filosofia” è stata accolta dagli
operatori turistici che si sono sempre più
impegnati a rendere le loro strutture accessibili a tutti, anche al di là di formali obblighi di legge.
Rimangono però
ancora troppo frequenti i casi di discriminazione segnalati da molti turisti anziani o con disabilità.
Una recente vicenda, avvenuta nel litorale ligure dimostra come discriminare una persona con problemi motori può portare
conseguenze molto pesanti per l’operatore turistico.
Nel mese di luglio, infatti, a distanza di quasi un anno dall’episodio,
il Comune di Varazze ha deciso di applicare la normativa antidiscriminatoria stabilità dalla
Legge Quadro sull’Handicap (
articolo, 23 comma 5), sanzionando con una
multa di 1.000 euro e con la
chiusura di un mese,
un albergo che aveva rifiutato di dare una stanza (pur se regolarmente prenotata) ad una
ragazza con disabilità in carrozzina.
Si tratta
probabilmente del primo caso in Italia in cui un albergo viene sanzionato per discriminazione, anche se in realtà la norma (
la legge 104 è del 1992) è in vigore da diversi anni.
L’applicazione di questa
sanzione peraltro non presenta particolari difficoltà:
occorre fare una semplice richiesta (senza alcuna formalità) al Comune nella quale vengono descritti i fatti. L’ente locale provvederà a quel punto a
svolgere indagini per capire se i fatti corrispondano a realtà e se possano costituire una discriminazione. In caso affermativo il Comune emette
una ingiunzione di pagamento e un’ordinanza di chiusura della struttura turistica.
Ricordo come peraltro
questa richiesta di applicazione della sanzione costituisce solo
uno dei tanti strumenti di tutela a disposizione. Per ottenere
il risarcimento del danno occorrerà infatti promuovere un giudizio civile davanti al Tribunale vero e proprio oppure (in alternativa) promuovere un
ricorso “antidiscriminatorio” ai sensi della
legge 67/2006.
Il
“ricorso antidiscriminatorio”, rispetto al ricorso ordinario, ha
diversi vantaggi:
-
non richiede l’assistenza di un avvocato (può essere presentato personalmente);
- instaura un
procedimento più semplice, rapido ed efficace;
- può essere
presentato da un’associazione cui viene conferita una delega;
- consente al
giudice di ricostruire i fatti senza la necessità che il ricorrente produca delle vere e proprie prove.
Insomma,
discriminare può essere un’esperienza negativa per tutti, non solo per il turista ma
anche per l’operatore turistico!